È arrivato da pochi giorni in aula alla Camera dei deputati per la discussione in plenaria, quindi parecchi mesi dopo il suo deposito in presidenza, il disegno di legge 552 [1] che prevede di elevare la detrazione di pena ai fini della liberazione anticipata da 45 a 60 giorni per ogni semestre di pena scontata, un modo, questo, per contribuire a sfoltire la presenza dei detenuti nelle carceri italiane, sempre più affollate [2]. Il testo è ancora senza relatore, in quanto in commissione giustizia si sono già svolte le audizioni, ma senza esame degli emendamenti, mentre la presidenza aveva pure chiesto un rinvio del termine entro cui riferire in assemblea, richiesta però prontamente respinta da Roberto Giachetti, che ha premuto perché il testo andasse presto in aula. “Di fronte alle divisioni della maggioranza abbiamo accettato che il dibattito si svolgesse dopo le elezioni europee. Chiedere un ulteriore rinvio avrebbe significato far saltare la legge”, ha detto il deputato di Italia viva [3]. In questo modo, secondo le intenzioni di Giachetti, la maggioranza sarà costretta ad assumersi la responsabilità di discutere il testo e approvarlo, senza quindi rinviarlo “alle calende greche, a morire senza metterci la faccia e questa è la cosa più vergognosa che la maggioranza può fare a fronte dell’emergenza” delle carceri italiane. Il testo però non piace a tutti, neppure tra le opposizioni, con il M5S che addirittura si schiera con la destra, perché questa “sarebbe l’ennesima misura svuota-carcere”, come affermato dal deputato pentastellato Federico Cafiero De Raho, già procuratore nazionale antimafia. Ma nel disarmante panorama attuale il ddl Giachetti sembra essere la risposta più immediata e convincente, anche se certamente non risolutiva, alla problematica del sovrafollamento delle carceri, riuscendo a coniugare l’esigenza di sfoltire le celle con la funzione rieducativa che la nostra Costituzione assegna alla pena (articolo 27).
Ma cosa prevede il ddl Giachetti? Esso modifica in parte l'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), dedicato alla liberazione anticipata dei detenuti per buona condotta, stabilendo che “al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di sessanta giorni per ogni singolo semestre di pena scontata”. Nel calcolo si dovrà pure tenere conto del presofferto in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare. Quindi, se la modifica proposta dovesse venire approvata, il detenuto che ha dato buona prova di sé potrà godere di un ulteriore sconto di 15 giorni di pena, che si sommano a quelli attualmente previsti di 45 giorni.
Come misura eccezionale e transitoria, poi, il ddl prevede anche un innalzamento dello sconto a 75 giorni con effetto retroattivo (a partire dal 2016).
Un'altra novità del testo è l'attribuzione del potere di concedere tale liberazione anticipata al direttore dell'istituto penitenziario, invece che al magistrato di sorveglianza, che rimarrebbe competente solo nel caso in cui il condannato sia incorso in una sanzione disciplinare che possa pregiudicare la partecipazione all'opera di rieducazione, prevedendo quindi una procedura più snella di quella attuale per la concessione del beneficio. Quest'ultima scelta si espone però a critica, in quanto si affiderebbe la competenza a decidere sulle riduzioni di pena ad un organo amministrativo (il direttore del carcere), anziché al giudice, in deroga alla riserva di giurisdizione in materia di libertà personale, anche se “si comprende la ragione di fondo che ha indotto ad attribuire la competenza al direttore: quella, cioè, di sgravare la magistratura di sorveglianza, già in affannoso arretrato, di un altro, gravoso compito” [4]. Questa modifica della competenza funzionale per la concessione della liberazione anticipata, la trasformerebbe allora in un premio per la regolare condotta detentiva tenuta dal soggetto, piuttosto che in un premio per la sua partecipazione all’opera di rieducazione. In questo modo la concessione del beneficio diventerebbe automatica in presenza di una buona condotta detentiva, considerata la situazione di sovraffollamento delle carceri, ricorrendo al magistrato di sorveglianza solo nel caso in cui la direzione dell’istituto di pena segnali, con relazione motivata, la condotta negativa del detenuto [5].
Comunque, quale che siano la sua struttura e il suo modus operandi, anche questo strumento previsto dal ddl giunto in aula, come del resto altre possibili proposte (applicazione delle pene sostitutive o dell’indulto condizionato, riduzione del ricorso alla custodia cautelare, abbassamento dei limiti massimi edittali delle pene, ampia depenalizzazione…), potrà contribuire ad affrontare il grave problema del sovrafollamento delle carceri italiane.
In realtà servirebbe un profondo cambiamento sul tipo di risposta da dare al reato, in modo da trasformare l’esecuzione carceraria nell’extrema ratio, offrendo sempre al condannato una vita in carcere veramente impegnata in percorsi di recupero sociale, formazione e azioni positive riparative in favore della vittima e della società. In mancanza di una tale riforma radicale continueremo periodicamente a trovarci nella stessa situazione di oggi, in quanto finora si è preferito scaricare nel pozzo senza fondo del carcere tutti i rifiuti della società per poi, quando il pozzo è pieno, rischiando di tracimare pericolosamente fuori, cercare di abbassarne il livello con provvedimenti improvvisati, raffazzonati e sicuramente inadeguati, ricominciando a riempire daccapo il pozzo appena scampato il pericolo.
Note:
[1] Ddl C. 552 – Giachetti e altri. Il testo era stato presentato il 14 novembre 2022.
[2] Sul punto v. il mio Sovrafollamento delle carceri e possibili soluzioni, in questa rivista, https://www.lacittafutura.it/interni/sovraffolamento-delle-carceri-e-possibili-soluzioni.
[3] Carceri, la proposta Giachetti in aula alla Camera, in https://ilmanifesto.it/carceri-la-proposta-giachetti-in-aula-alla-camera.
[4] G. Giostra, Liberazione anticipata: una proposta meritoria e necessaria, che richiede una doverosa messa a punto, in https://www.sistemapenale.it/it/documenti/liberazione-anticipata-una-proposta-meritoria-e-necessaria-che-richiede-una-doverosa-messa-a-punto. Di contrario avviso è invece A. Valenti, Riflessioni a margine di una proposta di legge sulla liberazione anticipata, in https://www.penaledp.it/riflessioni-a-margine-di-una-proposta-di-legge-sulla-liberazione-anticipata/.
[5] A. Valenti, cit.