Perché votiamo no al referendum sulla giustizia

 Referendum costituzionale sulla giustizia: cosa cambia davvero nella magistratura e quali equilibri di potere ridefinisce la riforma.


Perché votiamo no al referendum sulla giustizia Credits: https://commons.wikimedia.org/

Il 22 e 23 marzo si terrà in Italia il referendum costituzionale sulla giustizia, relativo a una modifica di una parte della Costituzione che attiene alle funzioni della magistratura e alla sua organizzazione interna.

Poiché si tratta di una riforma costituzionale e la proposta di legge presentata dal Governo Meloni nelle due Camere non ha raggiunto i due terzi dei voti necessari per l’approvazione, la legislazione italiana prevede che, se la legge passa con una maggioranza relativa, la modifica venga sottoposta a referendum.

Non trattandosi di un referendum abrogativo ma costituzionale, non è necessario raggiungere il quorum affinché la modifica sia approvata o respinta. L’esito della riforma dipenderà esclusivamente dal numero di cittadini che andranno a votare il 22 e 23 marzo.

Entriamo nel merito della riforma

È tipico dei meccanismi borghesi, soprattutto in questa fase storica, mistificare in un mare di tecnicismi incomprensibili le reali intenzioni che si celano dietro la forma giuridica, così da generare grande confusione negli elettori e nelle classi popolari, affinché possano essere indirizzati e manipolati verso obiettivi che, se fossero presentati per ciò che sono — ovvero massicci attacchi di classe alle condizioni della stragrande maggioranza dei cittadini — verrebbero respinti con maggiore forza.

Il nostro obiettivo è svelare proprio quei contenuti oligarchici che si celano dietro il progetto di riforma costituzionale appoggiato dal Governo Meloni ed incarnato dal fronte del “sì”. Per farlo con correttezza e senza demagogia, siamo costretti ad addentrarci in tutti gli aspetti della modifica costituzionale portata avanti dal Governo.

La separazione delle carriere dei magistrati

Entrando nel dettaglio, indaghiamo quali parti della Costituzione vengono modificate. Il primo punto è la famosa separazione delle carriere dei magistrati.

La magistratura si divide in magistratura giudicante e magistratura requirente: giudici ordinari e pubblici ministeri. La propaganda della destra insiste molto su questo punto, utilizzando l’argomentazione fittizia secondo cui, poiché giudici e PM fanno parte dello stesso organismo e diventano magistrati attraverso il medesimo concorso, costituirebbero una casta contrapposta al povero imputato, difeso esclusivamente dal proprio avvocato.

È l’argomento pratico e semplificatorio dei grandi avvocati penalisti: giudici e PM che “prendono il caffè insieme” e poi si accordano contro l’imputato.

Se leggiamo invece questa modifica da un punto di vista di classe, ovvero dei diritti effettivi dell’imputato — in particolare di coloro che non possono permettersi avvocati di alto livello — questa argomentazione si ribalta nel suo opposto. La Costituzione italiana aveva separato nettamente il ruolo e l’indipendenza della magistratura dal potere politico, definendo un unico percorso di formazione dei magistrati: un solo concorso, da cui poi si distinguono le due funzioni.

  • Il pubblico ministero deve vagliare, indagare e stabilire i capi d’accusa.

  • Il giudice ordinario, nel confronto tra le parti, ascolta accusa e difesa ed emette la sentenza.

L’attuale funzione del PM non rappresenta l’accusa come espressione di uno Stato contrapposto al cittadino, ma come rappresentante dell’organismo indipendente della magistratura che ha il compito di far applicare la legge. Da qui scaturisce l’obbligatorietà dell’azione penale.

Separando fin dall’origine le due funzioni — con percorsi di formazione differenti, concorsi distinti e carriere nettamente separate — il Governo punta a specializzare la funzione dell’accusa in un organismo a parte, selezionato e concentrato esclusivamente sul ruolo accusatorio.

In questo modo il pubblico ministero tenderà sempre più a incarnare la forza dello Stato e del potere costituito di fronte al cittadino che, a seconda dei mezzi a disposizione, si troverà sempre più indifeso di fronte alla macchina amministrativa statale e costretto a patteggiare una pena per evitare conseguenze peggiori.

In questo passaggio è svelato, secondo questa lettura, il contenuto di classe della separazione delle carriere, punto essenziale del programma della loggia massonica P2 che, con il Governo Meloni, vedrebbe finalmente una possibile attuazione.

Ciò non significa affermare che oggi tutti i cittadini siano uguali davanti alla legge: le dinamiche classiste e i mezzi di tutela dei più abbienti sono già presenti. Tuttavia, con l’attuale riforma della giustizia, i meccanismi repressivi subirebbero un salto qualitativo.

Essendo una riforma costituzionale, sarà poi il Governo a normare nello specifico — tramite legge ordinaria — il principio generale della separazione delle carriere.

La modifica del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

Dalla separazione delle carriere discende la modifica del Consiglio Superiore della Magistratura, l’organo di controllo dell’operato dei magistrati.

Il CSM si sdoppia:

  • uno per i pubblici ministeri

  • uno per i giudici ordinari

Al di sopra dei due CSM viene istituito un ulteriore organismo: l’Alta Corte Disciplinare.

Alla faccia del risparmio e della semplificazione, la macchina burocratica si amplifica, moltiplicando le spese a danno dei contribuenti. Tutto ciò, secondo questa interpretazione, non servirebbe a semplificare i processi, ma risponderebbe a una torsione autoritaria a vantaggio della classe dominante.

Composizione e modalità di elezione

Attualmente il CSM è composto da 33 membri, tre dei quali di diritto:

  • il Presidente della Repubblica

  • il Primo Presidente della Cassazione

  • il Procuratore Generale della Cassazione

Gli altri trenta sono eletti:

  • 20 togati (magistrati)

  • 10 laici eletti dal Parlamento

La riforma prevede 32 membri per ciascun CSM.

La vera novità riguarda la modalità di elezione: viene adottato il sorteggio.

Nel caso della magistratura, il sorteggio rappresenterebbe l’arbitrarietà più completa e lo sfaldamento del corpo dei magistrati; nella componente laica, invece, il sorteggio avverrebbe dopo una selezione parlamentare in un listino bloccato composto da avvocati o professori universitari scelti da una maggioranza semplice.

Ciò significa che la maggioranza di governo potrebbe scegliere la lista dei candidati da sorteggiare tra i membri laici dei due organismi superiori della magistratura.

Da qui emergerebbe un principio di scardinamento dell’equilibrio dei poteri e di progressiva sussunzione della magistratura al potere politico.

Se la magistratura perdesse completamente la propria indipendenza, nel giro di pochi anni — per paura, conformismo o spirito di classe — potrebbe essere assoggettata al blocco di potere politico operante nello Stato italiano.

Risultato: formalizzazione dei rapporti di forza esistenti e aumento della pressione sui soggetti più deboli.

L’Alta Corte Disciplinare

L’ultimo passaggio riguarda l’Alta Corte Disciplinare, il supremo organismo giudicante della magistratura.

I membri sono 15:

  • 9 togati

  • 6 laici

Il rapporto tra politici e magistrati aumenta rispetto ai CSM.

Il sorteggio dei magistrati avverrebbe inoltre solo tra i più anziani, cioè i membri della Corte di Cassazione, introducendo un ulteriore processo di selezione e burocratizzazione.

Ma l’aspetto più controverso è un altro: il magistrato che ritiene illegittima una sanzione ha diritto di ricorrere in appello, ma a giudicarlo sarebbe la stessa Alta Corte che lo ha precedentemente condannato.

Secondo questa lettura, ci troveremmo di fronte a un mostro giuridico.

Conclusioni

Ci troviamo di fronte a una modifica della Costituzione che recepisce giuridicamente due tendenze già presenti nella società:

  • difesa del privilegio

  • accentuazione dei meccanismi repressivi nella giustizia

Si tratta di tendenze inserite in un clima di imbarbarimento prodotto dalla crisi. Tuttavia, il conflitto di classe si svolge anche nell’ambito sovrastrutturale del diritto, e ognuno di noi sa cosa significhi confrontarsi con un potere percepito come sempre più arbitrario.

Per questa ragione, in un’ottica di difesa dei ceti subalterni, si ritiene che la campagna per il “no” al referendum costituzionale debba essere appoggiata e sostenuta con forza, ma soprattutto chiarita proprio a quei ceti che, in caso di vittoria del “sì”, ne subirebbero gli effetti più devastanti.

06/02/2026 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.
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L'Autore

Francesco Cori

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La città futura

“Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l’attività della città futura che la mia parte sta costruendo. E in essa la catena sociale non pesa su pochi, in essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c’è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano. Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.”

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