Estensione della Legge anti-sciopero: la nuova beffa per i lavoratori

La longa manus dei padroni si serve della Commissione di Garanzia sugli Scioperi per limitare fortemente il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali


Estensione della Legge anti-sciopero: la nuova beffa per i lavoratori Credits: https://www.flickr.com/photos/ilfattoquotidiano/8249836998

Con la Deliberazione n. 26/88 dell’11 Marzo scorso la Commissione di Garanzia sugli Scioperi ha introdotto una nuova interpretazione della L. 146/1990, ritenendo “superate” tutte le precedenti letture. Dal momento che l’oggetto della questione è rappresentato dalla limitazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, la cui esecuzione è regolata proprio dalla Commissione, la Deliberazione ha non solo rilevanza giuridica ma potrà avere valore sia in sede processuale che di contrattazione sindacale.

Lo stratagemma dietro alla limitazione

In base alla Legge del 1990 sono ritenuti essenziali “l’approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi”[1]. La Commissione di Garanzia ha adottato un’interpretazione estensiva del concetto di approvvigionamento, considerandolo comprensivo de “l’intero insieme delle attività finalizzate alla distribuzione dei beni elencati nella norma” [2], ossia dell’intero indotto logistico relativo alle attività essenziali, inclusi i servizi di immagazzinamento dei beni.

Al fine di giustificare questa posizione – a nostro avviso estremistica, dal punto di vista giurisprudenziale – la Commissione cita il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, firmato da CGIL, CISL e UIL, secondo cui “la necessità di garantire il regolare approvvigionamento dei beni (…) comprende, oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione”[3]. Non per nulla, in una nota del 17 Marzo, la Commissione aveva rimarcato che “le parti sociali, con la sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, hanno autonomamente accolto tale posizione interpretativa”[4].

Includendo la logistica nell’ambito applicativo della norma si va affermando una logica politica che mira esplicitamente ad ampliare i settori giudicati ‘essenziali’ e per questo sottoposti a una norma anti sciopero come la 146 del ’90 (con tanto di successive modifiche che ne hanno inasprito l’impianto sanzionatorio e repressivo). E infatti la medesima logica viene estesa alla gran parte della filiera logistica, laddove la Commissione esplicita che la L. 146/1990 non potrà essere elusa nemmeno nel caso “l’azienda movimenti anche beni di altro tipo, neppure quando i soggetti proclamanti dichiarino che l’azione di sciopero non interesserà le attività aziendali finalizzate alla movimentazione dei beni essenziali”[5].

Precettare e reprimere

Pertanto d’ora in avanti sarà molto più semplice, per gli imprenditori logistici, richiedere un intervento della Commissione al fine di precettare il sindacato inosservante della norma oppure ottenere rapidamente l’intervento repressivo delle Forze dell’Ordine per rimuovere un picchetto davanti a un qualche magazzino, perché potranno più facilmente dimostrare che le proprie attività d’impresa facciano parte dei servizi pubblici essenziali, anche quando ciò non fosse affatto vero. Questo aspetto, inoltre, varrà anche per gli scioperi nazionali della logistica, dal momento che secondo la Commissione la nuova interpretazione normativa andrà applicata anche “quando l’astensione collettiva riguardi non singole aziende, ma l’intero settore della logistica”.[6]

Un evidente attacco al diritto di sciopero: profili di incostituzionalità

L’interpretazione della Commissione è a nostro avviso fuorviante – oltre che, in termini generali, incostituzionale –, in quanto contraddice la ratio originale della L. 146/1990, che era esplicitamente quella di bilanciare il diritto della popolazione ai servizi pubblici essenziali con l'eguale diritto, della stessa, a scioperare. La Legge difatti era stata scritta “Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona”[7] e ‘contemperare’ vuol dire ‘armonizzare’, ‘conciliare’ allo scopo di creare un equilibrio.

Giova infine ricordare cosa comporti l’applicazione della L. 146/1990, e precisamente: un preavviso dello sciopero di almeno dieci giorni, indicando motivazioni, durata e modalità di attuazione della protesta. Di conseguenza verrà compromessa l’efficacia di questa forma di lotta, che fra l’altro è decisiva anche per portare alla luce fenomeni di caporalato e appalti illegali. Sono inoltre previste sanzioni, sia per i lavoratori scioperanti che per i sindacati, ma non il licenziamento. Tuttavia, con la normativa attuale – che non prevede il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo – gli imprenditori potranno comunque effettuare dei licenziamenti mirati, potendo attribuire il provvedimento alla mancata osservanza della Legge. Ciò potrebbe comportare maggiori difficoltà, per le organizzazioni sindacali, a far riconoscere in licenziamenti di questo tipo un comportamento anti-sindacale.

Note:

[1] L. 146/1990, art. 1, c. 2, lett. “a”.

[2] Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Deliberazione n. 26/88 dell’11 Marzo 2026.

[3] CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, p. 14.

[4] Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Comunicato Stampa: Logistica, Garante scioperi: servizio pubblico essenziale solo movimentazione beni di prima necessità, 17 Marzo 2026.

[5] Commissione di Garanzia sugli Scioperi, Deliberazione n. 26/88 dell’11 Marzo 2026.

[6] Ibidem.

[7] L. 146/1990, art. 1, c. 2.

17/04/2026 | Copyleft © Tutto il materiale è liberamente riproducibile ed è richiesta soltanto la menzione della fonte.
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