Il 18 Novembre 2025, con la Sentenza n. 9135, il Tribunale di Roma ha legittimato il licenziamento di una lavoratrice dipendente di una società tecnologica che svolgeva funzioni di web grafica, licenziamento avvenuto per l’affidamento delle sue mansioni direttamente all’Intelligenza Artificiale. La lavoratrice aveva fatto ricorso, adducendo il fatto che non le fossero state proposte nuove mansioni atte alla sua riallocazione in altri ruoli presso la medesima azienda.
Il Tribunale – emettendo una Sentenza che ha valore interpretativo e orientativo per possibili, futuri casi analoghi che potrebbero facilmente presentarsi in un’epoca storica in cui lo spettro della sostituzione tecnologica sembra profilarsi all’orizzonte come una certezza ineluttabile – ha optato per il rigetto del ricorso con la motivazione che il licenziamento si basasse su di un giustificato motivo oggettivo. In particolar modo, tale giustificazione si fondava sull’esistenza fattiva di “un processo di riorganizzazione [aziendale], [avvenuto] in un’ottica di efficientamento di servizi e contenimento dei costi”.[1] Inoltre, a parere dell’azienda la lavoratrice non aveva le competenze necessarie per poter essere cambiata di ruolo.
La Sentenza merita la massima attenzione, rappresentando un precedente assai pericoloso: segnala, infatti, l’inizio di una fase storica nella quale molti posti di lavoro saranno a rischio per l’avvento della IA. La decisione del Tribunale è fondamentalmente costruita attorno al fatto che le prestazioni lavorative inerenti alla grafica web non appartenessero al core business aziendale – ossia al ramo di attività principale dell’impresa –, in ciò applicando il principio secondo cui “nel contrasto tra l’interesse del lavoratore alla conservazione del posto e quello del datore ad espellere unità lavorative realmente non più funzionali all’esigenza dell’impresa è il secondo a prevalere”,[2] nonché assecondando i criteri per la definizione degli stati di difficoltà economico-finanziarie dell’impresa definiti dal Principio di contabilità n. 11 dell’Organismo Italiano di Contabilità[3] – organo istituito dal Governo D’Alema e comprendente solo associazioni datoriali di categoria –, secondo i quali la difficoltà a ottenere finanziamenti, dichiarata dagli avvocati difensori dell’impresa, costituisce fatto rilevante ai fini del prevalere, nell’azienda, di una logica liquidatoria. L’assunzione di tale logica può, in effetti, legittimare il licenziamento di dipendenti, specie se non impiegati nel core business.
Il licenziamento della lavoratrice, pertanto, è stato assolutamente legittimo. Ciononostante ci troviamo a protestare contro un apparato legislativo costruito ad arte per colpire il lavoro dipendente e salvaguardare in primis le esigenze aziendali – fatto, questo, tipico di una società basata sull’accumulazione di capitali e l’estorsione di profitto tramite lo sfruttamento del lavoro subordinato. Tale licenziamento, peraltro, al contempo ci ricorda come la gestione e l’utilizzo dei processi innovativi siano sempre legati ai rapporti di forza tra imprenditori e lavoratori: oggi le imprese affermano la priorità dei loro interessi sulle istanze della forza lavoro e non ci sono spazi di mediazione sociale e sindacale.
Dobbiamo inoltre rilevare come anche negli altri Paesi del globo la legislazione si stia muovendo nello stesso solco in cui si inserisce quella italiana. In Cina, ad esempio, nelle ultime settimane vi sono stati recenti casi di reintegro del dipendente licenziato a causa dell’automazione imposta dall’IA, ma per l’appunto basati sul fatto che vi fosse assenza di difficoltà economiche o di forza maggiore.[4] Negli Stati Uniti invece la situazione sembra essere ben peggiore e le aziende possono lasciare a casa i dipendenti con più facilità: “Solo nel primo trimestre del 2026, 86 aziende hanno lasciato a casa più di 80.000 persone negli Stati Uniti citando l’adozione di strumenti AI come causa dei licenziamenti”.[5]
In ultimo dobbiamo rilevare come l’automazione da Intelligenza Artificiale non sia al momento generalizzata, interessando prevalentemente le figure professionali specializzate e non quelle operaie – differentemente, ad esempio, da quanto avvenne con l’avvento dei robot nelle fabbriche del settore automotive nei primi anni Ottanta del secolo scorso. Si conferma, dunque, la validità del cosiddetto ‘effetto Ricardo’, che comporta come sia la crescita dei salari (in particolar modo, qui, della componente salariale della retribuzione delle competenze) a indirizzare l’imprenditore verso la sostituzione del dipendente con la tecnologia.
Si tratta di uno dei primi segnali di livellamento e appianamento delle disuguaglianze retributive esistenti fra i salariati, che in una fase di crisi del capitalismo globale – quale è quella che iniziamo ad attraversare – potrebbe costituire un fattore politico dirimente, e ricco di potenzialità, per le lotte operaie e sindacali. All’interno di questo processo, sicuramente il nostro ruolo dovrà essere quello della difesa dei posti di lavoro e della tenuta delle componenti retributive di base.[6] A nostro parere, difatti, la retribuzione delle competenze non porta a un aumento dei salari, ma solo alla crescita delle disuguaglianze e alla riduzione tendenziale del potere d’acquisto dei salari più bassi, quelli operai.
Note:
[1] Tribunale di Roma, Sentenza n. 9135, p. 3.
[2] Ibidem.
[3] Cfr. https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/2011/02/2018-03-OIC-11.pdf.
[4] Cfr. I. Bonet, A Chinese court sets limits on the dismissal of a worker replaced by AI, «el País», 7th May 2026, https://english.elpais.com/economy-and-business/2026-05-07/a-chinese-court-sets-limits-on-the-dismissal-of-a-worker-replaced-by-ai.html.
[5] R. Lichene, Cina, «vietato licenziare per sostituire i lavoratori con l’AI»: due sentenze storiche in difesa dei dipendenti, 6 Maggio 2026, https://www.open.online/2026/05/06/cina-vietato-licenziare-sostituire-lavoratori-ai-due-sentenze/?utm_source=perplexity.
[6] Per un approfondimento cfr. E. Gentili, L’attacco degli imprenditori. Roma: Sensibili alle foglie, 2025, pp. 478-489.
