Come ci si aspettava dopo l’approvazione della legge di riforma della scuola, è stato pubblicato il documento Linee Guida per la valutazione dei dirigente scolastici (DDSS), in ottemperanza alla Direttiva Ministeriale n.36 del 18 agosto 2016 che a tale guida faceva riferimento (http://www.
Leggendo le 12 paginette mi sono chiesta: Cosa cerchi? E in seconda battuta: cosa pensi serva oggi a un dirigente (uso il maschile per comodità, ma le donne sono oltre il 53%) per la sua formazione e su che cosa credi che verrà valutato?
Alla prima domanda è facile rispondere: quello che mi aspettavo di trovare, date le premesse costituite dalle molte azioni in atto all’interno delle procedure di valutazione delle scuole. Fase valutativa ormai decennale, caratterizzata dalla somministrazione “obbligatoria” dei test agli alunni e - di recente - dalla compilazione, sempre “obbligatoria”, del Rapporto di Autovalutazione (RAV). Dunque, dato l’uso pervasivo, nella prosa ministeriale, del termine valutazione e di tutta l’area semantica che lo circonda, tutto è noto a chi si occupa di scuola.
La seconda risposta non è sganciata dalla precedente, ed è circolare, tautologica. Serve a un DS quello che per tale figura è stato ridisegnato dall’autonomia (aziendalizzazione delle scuole) e dalle azioni appena menzionate. Il buon dirigente per la buona scuola è quel tipo di funzionario la cui caratterizzazione emerge dalla genericità - attenzione: a suo modo stringente, totalizzante! – degli elementi attraverso i quali verrà valutato. Dunque non c’è molto da dire, e potrei chiudere qui il pezzo. Tutto torna nella circolarità di ogni governance che, in senso strettamente neoliberista, trattando nel nostro caso “popolazioni” all’interno di comunità di apprendimento, non può che essere bio-politica.
Ma, forse, scorrere le Linee Guida, può servire a coloro che ancora non sono rassegnati a essere formati “secondo la regola”.
Intanto, diciamo in incipit che i titolari del copyright del testo sono i soloni dell’INVALSI, essendo il documento prodotto dal Servizio Nazionale di Valutazione, ergo dall’Istituto certificatore di stato ( autoproclamato tale dalla sua Presidente, Anna Maria Ajello).
Il primo passo per la valutazione dei DDSS è allora il RAV. Dal rapporto prodotto dalle scuole si evincono i propositi di miglioramento previsti in un apposito Piano (PdM). Da qui, a cascata seguono gli obiettivi. Questi dovranno armonizzarsi con quelli nazionali, sempre secondo la diade INVALSI-MIUR, in un presunto, ma non effettivo, allineamento con le Indicazioni Nazionali e con le norme in combinato che dettano i programmi scolastici. Gli obiettivi verranno acquisiti dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale (il Provveditore di un tempo) per il conferimento dell’incarico triennale, rinnovabile (ma la valutazione è prevista annualmente).
Per non annoiare troppo chi legge scorro il testo per punti.
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Gli aspetti oggetto della valutazione sono 5 e, sotto l’egida del primo gestionale-amministrativo, gli altri fanno riferimento ad una generica capacità di “valorizzare il personale”, “apprezzare l’impegno” e ad una direzione unitaria della “comunità” (sic). Singolare la citazione della comunità, vista la svolta verticistica della funzione dirigenziale così come l’ha ridisegnata la legge 107/2015. Sappiamo come la parola richiami partecipazione e inappropriabilità, ovvero un nodo concettuale per cui nessuno ha il merito individuale di un processo continuo e collettivo, ma tant’è, il furto semantico è dentro il processo di sussunzione simbolica. Anche “valore” e attribuzione di un prezzo (etimologia di “apprezzamento”!) fanno riferimento a vilissime questioni di denaro, come si evince dalle conclusioni del documento che sto analizzando.
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Istruttoria e formulazione del giudizio di merito sono affidati ad un Nucleo, variamente composto (ex ispettori, nuovi direttori, dirigenti in pensione e in servizio,“esperti”, ovvero fedeli alla linea) e assunto in carica mediante avviso pubblico e valutazione dei curricula (una sequela abbacinante di valutatori che valutano i valutatori, ecc, ecc).
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I nuclei (istruttori e giudicanti: la nuova sintesi giuridica fra chi indaga e chi emette il giudizio) avranno a disposizione un protocollo di autovalutazione e un portfolio di documenti messi loro a disposizione dal DS; le Linee Guida raccomandano bonariamente di non burocratizzare questa fase: non si stressino i DDSS a produrre documenti nuovi, basta quel che c’è: il RAV e il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (!)
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I giudizi collegiali esprimibili sul risultato del lavoro dirigenziale (il valore aggiunto?) sono: “pieno, avanzato, buono, mancato”. Mentre per i primi si va a colloquio dal Direttore Regionale, che francamente non ho capito cosa fa o dice, oltre a siglare la conferma del contratto e stabilire che il DS ha guadagnato il premio, con l’ultimo arrivano le seccature: convocazione in contraddittorio, diritto a chiedere gli atti (obbligo a fornirli), mancata attribuzione della retribuzione di risultato, sanzioni fino alla recessione del contratto, come previsto per i dirigenti pubblici dalle norme del combinato Bassanini-Brunetta.
Ovviamente, seguirà la costituzione di un Osservatorio Nazionale le cui linee sono in definizione (entro il 2017): una sorta di occhio nel triangolo puntato sulla scuola pubblica a cui si attribuiscono tutte le funzioni di compensazione sociale e tutte le colpe per non riuscire a compiere il suo mandato.
A proposito: le scuole in reggenza non sono oggetto della valutazione del DS che le dirige. Se poi l’incarico aggiuntivo fa sì che il reggente non riesca nemmeno a capire quanta gente deve governare (numeri oltre il 100 per il personale e i 1500 per gli alunni) e si circonda di cardinali-ministri, beh, forse ha fatto quel che ci si aspetta da lui (molto spesso da lei).